Le verifiche alle quali sono sottoposte le attrezzature di lavoro in oggetto del DM 11 aprile 2011 possono essere effettuate da Organismi abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o in alternativa da INAIL.
Le verifiche alle quali sono sottoposte le attrezzature di lavoro in oggetto del DM 11 aprile 2011 possono essere effettuate da Organismi abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o in alternativa da INAIL. Non sono valide quindi, ai fini del DM 11 aprile 2011 le verifiche effettuate da professionisti o imprese di installazione e manutenzione.
ESC è un organismo di ispezione di tipo A ed è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere le attività di verifica per le attrezzature di lavoro. Si ricorda che il Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n° 81 dell 2008) all’art. 87 comma 3, prevede una sanzione amministrativa pecunaria da € 548,00 a € 1972,00 per violazione dell'art. 86 comma 3 (assenza del verbale di verifica da tenere a disposizione dell'autorità di vigilanza).